Il Ministero dello Sviluppo Economico offre agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da micro, piccole e medie imprese che rispettino gli attuali principi del paradigma 4.0 nonché i principi di sostenibilità dell’economia circolare. Dal 18 maggio 2022.

È stato pubblicato un nuovo decreto con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un regime di aiuto per sostenere, su tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili con il noto intento di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa e indirizzare, al contempo, la ripresa degli investimenti verso aree strategiche per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico.
Per la gestione degli interventi previsti dal decreto, il Ministero si avvarrà dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia – a cui sono affidati gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi all’istruttoria delle domande, alla concessione, all’erogazione delle agevolazioni e all’esecuzione di controlli e ispezioni.

Beneficiari

I soggetti che possono concretamente beneficiare delle misure indicate nel decreto sono le PMI, in possesso, al momento della presentazione della domanda, di determinati requisiti, tra cui, ad esempio:

  • essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle Imprese;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  • essere in contabilità ordinaria e avere almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese o aver depositato, nel caso di ditte individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di edilizia e zonizzazione, lavoro, prevenzione degli infortuni e tutela dell’ambiente, ed essere in regola con gli obblighi contributivi.

Progetti ammissibili

Ai sensi dell’art. 7 del decreto MISE del 10 febbraio 2022, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi e sostenibili ad alto contenuto tecnologico coerenti con il piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo di determinate tecnologie (es. soluzioni manifatturiere avanzate, manifattura additiva, internet delle cose, cybersecurity, big data e analytics, blockchain, ecc.) in grado di aumentare il livello di efficienza e flessibilità nello svolgimento dell’attività dell’impresa proponente.
Inoltre, i programmi caratterizzati da un contenuto di sostenibilità, per i quali saranno previsti specifici criteri di valutazione – prevedendo così la possibilità di ottenere un punteggio aggiuntivo all’interno della procedura – saranno valutati, tra l’altro, sulla base di indicatori di sostenibilità dedicati. I suddetti programmi dovranno essere finalizzati a:
– alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare (ovvero soluzioni in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e rendere più efficiente il ciclo produttivo, soluzioni che consentano un uso efficiente delle risorse, il trattamento e la trasformazione dei rifiuti, compreso il riutilizzo dei materiali, ecc;)
– al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, nell’ambito dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente la data di presentazione della domanda.
I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche, come specificato nell’Allegato n. 4 allo stesso decreto:

  • attività manifatturiere;
  • attività di servizi alle imprese.

In ogni caso, i programmi di investimento non sono ammissibili per le agevolazioni de quibus:

  • che appartengono ai settori dell’acciaio, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture e della produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, come previsto dall’articolo 13 del Regolamento GBER; e
  • che non garantiscono il rispetto del principio DNSH, verificato sulla base delle linee guida e delle istruzioni per l’attuazione nazionale degli investimenti di recupero e resilienza, secondo le indicazioni contenute nella Circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021, ed eventuali successive integrazioni.

Per essere ammissibili alle sovvenzioni, i programmi di investimento devono:

  • prevedere l’utilizzo di tecnologie abilitanti afferenti al piano di Transizione 4.0, idonee a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa;
  • essere finalizzati all’espansione della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale all’ottenimento di prodotti mai realizzati prima o al cambiamento fondamentale del processo produttivo di un’unità produttiva esistente o alla creazione di una nuova unità produttiva;
  • essere realizzati presso un’unità produttiva ubicata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ad eccezione, ad esempio, dei programmi diretti alla creazione di una nuova unità produttiva;
  • rispettare le seguenti soglie di importo delle spese ammissibili (fermo restando che i programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivo superiore alle suddette soglie e che, in tal caso, la parte eccedente non sarà oggetto di agevolazione), ossia:
    nel caso di programmi di investimento da realizzare in Zona A (ovvero Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna), spese ammissibili non inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3.000.000 di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato;
    nel caso di programmi di investimento da realizzare in aree diverse dalle aree A, spese ammissibili non inferiori complessivamente a 1.000.000 di euro e non superiori a 3.000.000 di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato;
  • essere avviate successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni in questione;
  • prevedere un termine di conclusione non superiore a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Il decreto a tal fine specifica che per “data di completamento del programma” si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.

Spese ammissibili

Le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relativi all’acquisto di nuovi beni materiali e immateriali sono ammissibili alle agevolazioni e riguardano:

  • macchinari, impianti e attrezzature;
  • opere murarie, fino al 40% del totale dei costi ammissibili;
  • programmi informatici e licenze d’uso relativi ai beni materiali di cui alla lettera a);
  • acquisizione di certificazioni ambientali, come specificato dalla misura di cui all’articolo 9(2).

Non rientrano invece nell’ambito di applicazione del beneficio le spese, ad esempio:

  • sostenute attraverso il sistema del leasing;
  • relative a commesse interne;
  • relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
  • per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
  • spese di gestione, comprese quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi tipo;
  • relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche se strettamente correlate alle immobilizzazioni previste dal programma;
  • riconducibili a imposte e tasse;
  • relativi all’acquisto di veicoli immatricolati;
  • imputabili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500 euro al netto dell’IVA.

Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto al punto 3.13 del Quadro di riferimento temporaneo, sotto forma di contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del territorio in cui viene realizzato l’investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie.

Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 123/1998 e successive modifiche e integrazioni.
Ogni impresa può presentare una sola domanda di agevolazione, ferma restando la possibilità di presentare una nuova domanda di agevolazione, in caso di rigetto della domanda stessa a seguito della relativa istruttoria.
Le domande sono valutate sulla base dei criteri e degli indicatori di cui all’Allegato n. 5 del medesimo decreto (caratteristiche del soggetto proponente, qualità della proposta e sostenibilità ambientale del programma di investimento).
Con decreto direttoriale del 12 aprile 2022 sono state stabilite le modalità operative per la presentazione della domanda di accesso alle strutture in analisi. Ai sensi dell’art. 3 del decreto, la stessa, redatta in lingua italiana, può essere presentata esclusivamente attraverso la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0” del sito internet di Invitalia, dalle ore 10 alle ore 17 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 18 maggio 2022, secondo un’apposita procedura che consente di attivare la prima fase di redazione già dal 4 maggio 2022.

Erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono erogate da Invitalia in non più di tre stati di avanzamento, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie, effettuate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, in misura almeno pari al 25 per cento dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione, che può riferirsi ad un importo inferiore.

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